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D.P.R. 16/04/2003 n. 126c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo». -Il Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999. -Il testo vigente dell'art. 16, comma 1, della Legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario) è il seguente: «1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti». - Il testo vigente dell'art. 15, comma 2, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente: «2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di Legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore - Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001. - Il testo vigente dell'art. 23 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente: «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla Legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente Decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3 comma 1, lettere a) e b) della Legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali». -La Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000. Nota all'art. 1: - Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 23 dicembre 1974 (Disposizioni integrative e correttive del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 28 dicembre 1974. Capo II Semplificazioni in materia di adempimenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di scritture contabili Art. 2. Unificazione delle scadenze per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA 1. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo le parole: «all'ufficio competente» sono inserite le seguenti: «, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento,». Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 14 ottobre 1999 (Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA), come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente: «Art. 8 (Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA). 3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'art. 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997.». Art. 3. Versamenti minimi 1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è Art. 4. Termine per la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali 1. All'articolo 3 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2bis e 3, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati.». Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 5 ottobre 2001 (Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonchè per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali), come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente: «Art. 3 (Adempimenti relativi alla fornitura di documenti fiscali). 1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita tramettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori dei soggetti utilizzatori degli stampati. 2. Fino al momento della trasmissione o della comunicazione dei dati relativi a ciascuna fornitura ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti di cui al comma 1, anteriormente alla consegna degli stampati, in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici; i dati devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. 3. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione da parte dei soggettivi cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.». - Si trascrive i testo vigente dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 3. (Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni) del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte su redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. «2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.». «2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.». «3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati Capo III Termini per adempimenti fiscali e disposizioni finali e transitorie Art. 5. Termini per adempimenti fiscali 1. All'articolo 4, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 4 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni |
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